Attribuzioni dell'Amministratore Regolate dal Codice Civile

Art. 1129 (Nomina e revoca del'amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina u amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dal'autorità giudiziaria, su ricorso di mo o più condomini. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. Può essere revocato in ogni tempo dal'assemblea.
Può inoltre essere revocato dal'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma del'articolo 1131, se per due anni non ha reso i conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dal‘ufficio sono
annotate in apposito registro.

ecc


Art. 1130 (Attribuzioni dell'amministratore)
L'amministratore deve:
1) eseguire be deliberazioni del'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
Z) disciplinare l‘uso delle cose commi e la prestazione dei servizi nel'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato i miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare be spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti commi
del'edificio e per l'esercizio dei servizi commi;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti commi del'edificio.
Egli, ala fine di ciascun anno, deve rendere i conto della sua gestione.

ecc